Associazione - l'asino che vola

“Lo statuto„

Guide Equestri Ambientali
 

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e durata

E' costituita un'Associazione denominata "L'ASINO CHE VOLA". La durata dell'Associazione ha tempo indeterminato.

Art. 2 -Sede

L'Associazione ha sede in Rimini, Via Friburgo n.16.

Art.3 - Oggetto e scopo

L'Associazione è apolitica, apartitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità di utilità generale volte alla tutela e valorizzazione dell'asino, promuovendo la vita all'aria aperta, la riscoperta della natura e delle vecchie tradizioni rurali, uno sviluppo sostenibile.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'associazione si propone prioritariamente di:

a) effettuare trekking alla riscoperta dei vecchi sentieri e dei tesori del territorio;

b) ripristinare, mantenere e creare segnaletiche sui sentieri del territorio;

c) promuovere vita all'aperto attraverso animazione, organizzazione di feste e momenti ricreativi e cucina "trappeur";

d) realizzare laboratori per la riscoperta di antiche arti, mestieri, tradizioni;

e) promuovere laboratori di informazione e realizzazione di impianti per le energie rinnovabili;

f) promuovere, realizzare e sostenere abitudini di consumo critico proponendo sobrietà di vita per un futuro sostenibile;

g) effettuare attività assistita con l'asino;

h) indicare valori culturali e norme comportamentali di allevamento che orientino l'approccio etico e professionale a tutti coloro che si occupano di asini;

i) diffondere la conoscenza del valore economico, storico e culturale dell'asino nel quadro dell'attuale organizzazione sociale e diffondere la cultura scientifica e letteraria ad esso attinente;

l) organizzare incontri associativi di natura, culturale, artistica, ludica e sportiva, finalizzati alla realizzazione di eventi o attività quali, in via esemplificativa e non esaustiva, mostre, fiere, pubblicazioni letterarie e quanto altro dia vita a momenti associativi e di ritrovo;

m) valorizzare il libero associazionismo, operando nell'ambito del "no profit", con assoluta indipendenza e neutralità rispetto a fedi religiose, appartenenze partitiche e sindacali, mediante iniziative di promozione e diffusione culturale rivolte alla tutela dell'ambiente naturale e dei valori tradizionali della cultura popolare;

n) svolgere, in genere, tutte le attività che si riconoscono essenziali per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali od esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

Art. 4 -Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e/o immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici o privati e persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dai versamenti effettuati dai fondatori originari;

- dai versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;

- dalle quote annuali di iscrizione;

- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;

- dagli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;

- da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto di adesione all'Associazione da parte di chi intende essere ammesso all'Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annuale di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

1 versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale.

I versamenti effettuati dai soci non sono rivalutabili nè ripetibili in nessun caso, pertanto nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione.

Il versamento della quota associativa annuale non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 5 Soci

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo contenente la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne lo statuto ed i regolamenti.

Il Consiglio deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine suindicato, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego e sull'eventuale reiezione di domande si pronuncia anche l'Assemblea.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualunque momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso, salvo il caso che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato, ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza del socio decorsi tre mesi di morosità, senza necessità di alcuna formalità Chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso - per gravi motivi - con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, può opporsi al provvedimento di fronte alla successiva Assemblea dei soci.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario, per le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 6 -Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'elezione degli organi sociali non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7-Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

a) elezione del Consiglio direttivo;

b) elezione eventuale del Collegio Sindacale;

c) approvazione del rendiconto economico-finanziario;

d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;

e) approvazione di eventuali Regolamenti;

f) deliberazione in merito all'esclusione dei soci.

L'assemblea, di norma, e' considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia

fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se nominаto) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita

qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della

quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L' assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del segretario e' fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri, compreso il Presidente.

I Consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificato per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino

alla successiva assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua

naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20

giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- gestire l'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in

particolare, compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;

- nominare il Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;

- predisporre annuale del rendiconto economico-finanziario.

- predisporre gli eventuali regolamenti interni;

  • deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;

  • compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri, anche disgiuntamente, oppure a mezzo del Presidente, anche ad estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

La seduta del Consiglio è valida quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 9 - Presidente

Al presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità o urgenza il Presidente può anche compiere atti di amministrazione di competenza del Consiglio Direttivo, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove ne ravvisi la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandolo di idonea relazione.

Art. 10 -Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

L'Associazione assicura una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento al rendiconto economico-finanziario.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la -consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori composto di tre membri, eletti dall'Assemblea per un periodo non superiore a tre anni. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità e redigere una relazione al rendiconto economico-finanziario; potranno accertare la consistenza di cassa ed altri valori e procedere in ogni momento, anche individualmente, ad atti di ispezione o controllo.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Art. 12 - Esercizio sociale

L' esercizio sociale va dal 1/1 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 13 - Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 14 -Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia dovesse insorgere in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Rimini su richiesta della parte più diligente.